Art. 184 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 184 disp.att.c.p.p. (Forma dei provvedimenti che applicano )
altre sanzioni pecuniarie) 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.