Art. 1856 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1856 c.c. (Esecuzione d'incarichi)
La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.