Art. 1855 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1855 c.c. (Operazione a tempo indeterminato)
Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.