Art. 1853 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1853 c.c. (Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti)
Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorchè in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario.