Art. 1852 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1852 c.c. (Disposizione da parte del correntista)
Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.