Art. 1852 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1851 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1853 c.c.

Art. 1852 c.c. (Disposizione da parte del correntista) approfondisci

Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.