Art. 1803 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1803 c.c. (Nozione)
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.