Art. 1802 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1801 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1803 c.c.

Art. 1802 c.c. (Compenso e rimborso delle spese al sequestratario) approfondisci

Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa.