Art. 1802 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1802 c.c. (Compenso e rimborso delle spese al sequestratario)
Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa.