Art. 178 c.p.p.

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Art. 178 c.p.p. (Nullità di ordine generale ) approfondisci

1. E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti: a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento; c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonchè la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.