Art. 1787 c.c.

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Art. 1787 c.c. (Responsabilità dei magazzini generali) approfondisci

I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio.