Art. 1787 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1787 c.c. (Responsabilità dei magazzini generali)
I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio.