Art. 1786 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1785-quinquies c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1787 c.c.

Art. 1786 c.c. (Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi) approfondisci

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.