Art. 1720 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1720 c.c. (Spese e compenso del mandatario)
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.