Art. 1719 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1719 c.c. (Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato)
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.