Art. 1713 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1713 c.c. (Obbligo di rendiconto)
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.