Art. 1712 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1711 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1713 c.c.

Art. 1712 c.c. (Comunicazione dell'eseguito mandato) approfondisci

Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.