Art. 168 DLT 58-1998
Da Diritto Pratico.
Art. 168 DLT 58-1998 (Confusione di patrimoni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 5.164 a euro 103.291.
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