Art. 167 DLT 58-1998
Da Diritto Pratico.
Art. 167 DLT 58-1998 (Gestione infedele)
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 5.164 a euro 103.291.
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