Art. 1672 c.c.

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Art. 1672 c.c. (Impossibilità di esecuzione dell'opera) approfondisci

Se il contratto si scioglie perchè l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.