Art. 1672 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1672 c.c. (Impossibilità di esecuzione dell'opera)
Se il contratto si scioglie perchè l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.