Art. 1671 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1671 c.c. (Recesso unilaterale dal contratto)
Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purchè tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.