Art. 166 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 166 disp.att.c.p.p. (articolo abrogato)
1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l'appello dell'imputato è comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell'articolo 595 del codice.