Art. 165-ter disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 165-ter disp.att.c.p.p. (Monitoraggio dei termini di cui all'articolo 344-bis del)
codice).
1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis.