Art. 1648 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1647 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1649 c.c.

Art. 1648 c.c. (Casi fortuiti ordinari) approfondisci

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo.