Art. 1647 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1646 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1648 c.c.

Art. 1647 c.c. (Nozione) approfondisci

Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.