Art. 163 disp.att.c.p.p.

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Art. 163 disp.att.c.p.p. (Presentazione dell'arrestato per la convalida) approfondisci

1. Nel caso previsto dall'articolo 558 comma 1, la presentazione dell'arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio è disposta dal procuratore della Repubblica con l'atto mediante il quale formula l'imputazione. 2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza.