Art. 163 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 163 disp.att.c.p.p. (Presentazione dell'arrestato per la convalida)
1. Nel caso previsto dall'articolo 558 comma 1, la presentazione dell'arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio è disposta dal procuratore della Repubblica con l'atto mediante il quale formula l'imputazione. 2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza.