Art. 163-ter disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 163-ter disp.att.c.p.p. (Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione)
distaccata). 1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.