Art. 1615 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1615 c.c. (Gestione e godimento della cosa produttiva)
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa.