Art. 1614 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1614 c.c. (Morte dell'inquilino) approfondisci

Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.