Art. 1608 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1608 c.c. (Garanzie per il pagamento della pigione)
Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino può essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione.