Art. 1607 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1606 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1608 c.c.

Art. 1607 c.c. (Durata massima della locazione di case) approfondisci

La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.