Art. 1588 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1587 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1589 c.c.

Art. 1588 c.c. (Perdita e deterioramento della cosa locata) approfondisci

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.