Art. 1587 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1587 c.c. (Obbligazioni principali del conduttore) approfondisci

Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.