Art. 1587 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1587 c.c. (Obbligazioni principali del conduttore)
Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.