Art. 1565 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1565 c.c. (Sospensione della somministrazione)
Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.