Art. 1564 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1564 c.c. (Risoluzione del contratto) approfondisci

In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.