Art. 1564 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1564 c.c. (Risoluzione del contratto)
In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.