Art. 154 DLT 385-1993
Da Diritto Pratico.
Art. 154 DLT 385-1993 (Fondo interbancario di garanzia)
1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall'art. 45, si applicano le disposizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.
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