Art. 153 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 153 disp.att.c.p.p. (Liquidazione delle spese processuali in favore )
della parte civile) 1. Agli effetti dell'articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni.