Art. 152 disp.att.c.p.p.

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Art. 152 disp.att.c.p.p. (Facoltà delle parti nel caso di perizia ) approfondisci

disposta nel dibattimento) 1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell'articolo 508 comma 1 del codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell'articolo 225 del codice.