Art. 152 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 152 disp.att.c.p.p. (Facoltà delle parti nel caso di perizia )
disposta nel dibattimento) 1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell'articolo 508 comma 1 del codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell'articolo 225 del codice.