Art. 152 DLT 385-1993

Da Diritto Pratico.

Art. 152 DLT 385-1993 (Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria) approfondisci

1. Entro il 1° gennaio 1996 le Casse comunali di credito agrario e i Monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le Casse e i Monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.
2. Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i Monti di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a esercitare l'attività di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo.

* vai all'articolo precedente: Art. 151 DLT 385-1993 (Banche pubbliche residue)
* vai all'articolo successivo: Art. 153 DLT 385-1993 (Disposizioni relative a particolari operazioni di credito)

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