Art. 1501 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1500 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1502 c.c.

Art. 1501 c.c. (Termini) approfondisci

Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.