Art. 1500 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1500 c.c. (Patto di riscatto)
Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.