Art. 1491 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1491 c.c. (Esclusione della garanzia)
Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.