Art. 1490 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1490 c.c. (Garanzia per i vizi della cosa venduta) approfondisci

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.