Art. 146 DPR 917-1986

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 145 DPR 917-1986 vai all'articolo successivo: Art. 147 DPR 917-1986

Art. 146 DPR 917-1986 (Oneri deducibili) approfondisci

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.