Art. 143-bis disp.att.c.p.p.

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art. 143-bis disp.att.c.p.p. (Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato) approfondisci

1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.