Art. 143 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 143 disp.att.c.p.p. (Rinnovazione della citazione a giudizio) approfondisci

1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.