Art. 143 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 143 disp.att.c.p.p. (Rinnovazione della citazione a giudizio)
1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.