Art. 13 DLT 171-2005
Da Diritto Pratico.
Art. 13 DLT 171-2005 (Disposizioni transitorie)
1. Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che siano conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con le seguenti modalità:
a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché per i motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi;
b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.
* vai all'articolo precedente: Art. 12 DLT 171-2005 (Clausola di salvaguardia)
* vai all'articolo successivo: Art. 14 DLT 171-2005 (Rinvio)