Art. 12 DLT 171-2005
Art. 12 DLT 171-2005 (Clausola di salvaguardia)
1. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, qualora ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 10, che i prodotti oggetto del presente capo, ancorché recanti marcature CE ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, i beni o l'ambiente, vietano o limitano l'immissione in commercio e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato dei prodotti stessi, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine, ed adottano di intesa ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l'immissione in commercio o la messa in servizio, informandone immediatamente la Commissione europea.
* vai all'articolo precedente: Art. 11 DLT 171-2005 (Vigilanza e verifica della conformità)
* vai all'articolo successivo: Art. 13 DLT 171-2005 (Disposizioni transitorie)