Art. 139 DLT 385-1993

Da Diritto Pratico.

Art. 139 DLT 385-1993 (Partecipazioni in banche, e di società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari) approfondisci

1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, commi 3 e 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.820 a 258.225 euro.
1-bis. La violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, anche in quanto richiamati dall'articolo 110 fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie capogruppo.

* vai all'articolo precedente: Art. 138 DLT 385-1993 (Aggiotaggio bancario)
* vai all'articolo successivo: Art. 140 DLT 385-1993 (Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari)

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