Art. 139 DLT 206-2005

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Art. 139 DLT 206-2005 (Legittimazione ad agire) approfondisci

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire, ai sensi dell'articolo 140, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative:
a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attività televisive;
b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano;
b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui all'articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.
Tale disposizione diventa efficace:
- a decorrere dal 29 giugno 2008, ai sensi di quanto disposto dal comma 447 del predetto art. 2, L. 244/2007;
- a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 2, comma 447, L. 244/2007, come modificato dall'art. 36, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- a decorrere dal 1° luglio 2009, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 2, comma 447, L. 244/2007, come modificato dall’ art. 19, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.
- a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 2, comma 447, L. 244/2007, come modificato dal D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.
Precedentemente, il testo della rubrica era il seguente: “Le azioni inibitorie e l'accesso alla giustizia”.