Art. 1391 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1390 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1392 c.c.

Art. 1391 c.c. (Stati soggettivi rilevanti) approfondisci

Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.
In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.