Art. 1390 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1389 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1391 c.c.

Art. 1390 c.c. (Vizi della volontà) approfondisci

Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.