Art. 1381 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1380 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1382 c.c.

Art. 1381 c.c. (Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo) approfondisci

Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.